IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 3;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere  della  competente commissione permanente del
Senato della Repubblica;
  Considerato  che  la competente commissione permanente della Camera
dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Nell'art.  4  del capo II, titolo I, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, il comma 2 e' soppresso.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          di conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  7
          gennaio 1992, n.  5, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,   entro   il   31   dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente, dei Ministri dell'interno,  della  difesa,
          delle  finanze,  di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica e del tesoro, decreti  legislativi  contenenti  le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e direttivi e gradi corrispondenti, per il  riordino  delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo scopo di conseguire  una  disciplina  omogenea,  fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali  di  stato,  nonche'  le  attribuzioni   delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni di legge. Per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta dei Ministri interessati e  con  la  concertazione
          del Ministro dell'interno.
             2.  Gli  schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici sia conseguita attraverso la revisione di  ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione  di  qualifiche  o  gradi,   ovvero   mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione delle relative  dotazioni  organiche,  ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere  che:  a)  per  l'accesso  a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione di  specifiche  funzione  sia  stabilito  il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono ammessi a partecipare candidati in possesso di  titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino  al
          limite  massimo  del  30  per cento dei posti disponibili e
          mediante  concorso  interno,  per  titoli  ed   esami,   al
          personale   appartenente   al   ruolo,  grado  o  qualifica
          immediatamente  sottostante  in  possesso  di   determinate
          anzianita'  di  servizio,  anche  se  privo  del prescritto
          titolo  di  studio.  Il   limite   predetto   puo'   essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti  e  degli  agenti   ed   equiparati   a   quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi  saranno  altresi'   previste   le   occorrenti
          disposizioni transitorie.
             4.  Al  personale  che,  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, riveste  la  qualifica  di  agente  o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il  trattamento  economico  corrispondente  al  V   livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito il trattamento economico  corrispondente  al  VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso  della   qualifica   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo,  anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente scelto e di assistente  capo  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta, per l'anno 1992,  una  somma  una  tantum  non
          superiore a L.  500.000 per ciascuno.
             5.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
             - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,
          concerne:   "Ordinamento del personale del Corpo di polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1990, n. 395.".
             -  Si  riporta  il  testo della legge 29 aprile 1995, n.
          130, recante:  "Delega al Governo in materia  di  procedure
          per  la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino
          delle  carriere,  delle  attribuzioni  e  dei   trattamenti
          economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.":
             "Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli
          2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro
          il 15 maggio 1995.
             2.  Restano  salvi  gli  effetti  prodottisi  e gli atti
          compiuti in applicazione delle disposizioni  richiamate  al
          comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
             3.  Gli  effetti  giuridici  ed  economici  del  decreto
          legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.
          216, decorrono dalla data del 1 settembre 1995.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione della presente
          legge, valutato complessivamente in  lire  153.000  milioni
          per  l'anno  1995,  lire  442.000 milioni per l'anno 1996 e
          lire 450.000  milioni  per  l'anno  1997  e  a  regime,  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1995,   allo   scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'interno.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Art. 2. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".
             - L'art. 24, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  richiamato  dall'art.  2  della  gia'  citata legge 6
          maggio 1992,  n.  216,  prevede  l'emanazione  dei  decreti
          delegati  di cui al comma 1 dello stesso art. previo parere
          delle Commissioni permanenti delle  Camere  competenti  per
          materia,  e  prevede,  altres/',  che  il  Governo  procede
          comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora  tale
          parere   non  sia  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre
          1992, n. 443, quale risulta a  seguito  della  soppressione
          del  comma  2  disposta  dall'art.  1  del presente decreto
          legislativo:
             "Art. 4 (Funzioni del personale  appartenente  al  ruolo
          degli  agenti  e  degli  assistenti).  -  1.  Al  personale
          appartenente al ruolo degli agenti e  degli  assistenti  e'
          attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di
          agente di polizia giudiziaria.
             2. (Soppresso).
             3.  Il  personale  appartenente  al ruolo degli agenti e
          degli assistenti del Corpo di polizia  penitenziari  svolge
          mansioni  esecutive  con  il  margine  di  iniziativa  e di
          discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, vigila
          sulle attivita' lavorative e ricreative  organizzate  negli
          istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di
          osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel
          comportamento  personale  e  nelle relazioni interpersonali
          interne, utili alla formulazione di  programmi  individuali
          di  trattamento.  Agli  agenti  scelti  e  agli  assistenti
          possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo
          di piu' agenti in servizio di istituto,  nonche'  eventuali
          incarichi specialistici.
             4.  Il  personale  delle  qualifiche  di assistente e di
          assistente capo, previo apposito corso di specializzazione,
          puo'   svolgere,   in   relazione   alla   professionalita'
          posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo
          di polizia penitenziaria.
             5.  Al  personale della qualifica di assistente capo che
          abbia superato il corso di cui al comma 2  sono  attribuite
          le  mansioni  indicate  nel  comma  3,  con  il  margine di
          iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di
          ufficiale di polizia giudiziaria".